La tutela dell’ambiente è entrata nella Costituzione. Quali prospettive per il movimento ambientalista?

Che impatto potranno avere le modifiche degli articoli 9 e 41 della Carta Costituzionale sulle battaglie ambientaliste? Di Carlo Alberto Graziani

Carlo Alberto Graziani

Le modifiche introdotte

L’8 febbraio alla Camera dei Deputati è stata approvata in via definitiva la modifica degli artt. 9
e 41 della Costituzione.
Nell’art. 9 è stata inserita, tra i compiti della Repubblica, la tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi anche nell’interesse delle future generazioni ed è stato stabilito che una legge dello Stato debba disciplinare la tutela degli animali.

Nell’art. 41 sono stati introdotti due principi: l’iniziativa economica privata non può danneggiare la
salute e l’ambiente; la legge deve indirizzare l’attività economica pubblica e privata a fini ambientali
(oltre a quelli sociali già previsti).

L’iter parlamentare è stato veloce: il dibattito, iniziato in Commissione Affari costituzionali del Senato l’8
ottobre 2019, non ha incontrato ostacoli, forse anche perché è stato sostanzialmente ignorato dai partiti, dai media e dall’opinione pubblica; poi in otto mesi, a partire dal 9 giugno dell’anno scorso, si sono svolte le votazioni in Assemblea (due al Senato e due alla Camera, come richiesto per le leggi costituzionali) con esito plebiscitario, quasi all’unanimità: pochissimi gli astenuti e un solo voto contrario nell’ultima votazione.
Il risultato è stato accolto da cori entusiastici sia nel mondo politico (un “risultato storico”, ha detto il
Presidente della Camera) sia nella società, non senza però qualche perplessità espressa anche da una
parte dell’ambientalismo.

Quali prospettive

Certo, oggi non vi è nessuno, neanche tra gli speculatori più accaniti, che si dichiari contrario
alla tutela dell’ambiente; ma il disinteresse manifestato nei confronti del dibattito, unito a una notevole dose di ipocrisia, fa temere che quell’entusiasmo sia destinato a durare lo spazio d’un mattino.
Sono invece convinto che quelle modifiche abbiano effettivamente portata storica e che le perplessità
invece non abbiano ragion d’essere.

In sintesi sono queste le perplessità: a) il vero problema oggi non è affermare principi, ma attuare politiche; b) le modifiche sono sostanzialmente inutili perché la tutela dell’ambiente era già stata introdotta dalla riforma costituzionale del 2002 (lettera s dell’art. 117) e soprattutto perché, grazie anche all’interpretazione della Corte costituzionale, l’ambiente era già stato ricompreso nella previsione dell’art. 9 attraverso la sua stretta connessione con il paesaggio e perciò la sua tutela era oramai principio fondamentale del nostro ordinamento giuridico;
c) l’inserimento della tutela dell’ambiente accanto alla tutela del paesaggio rischia di indebolire
quest’ultima perché il paesaggio non costituisce più il perno centrale e unico del sistema dell’art.9.

Maggior forza alla tutela dell’ambiente

Sul primo punto. I principi costituzionali non sono mere affermazioni teoriche, riguardano valori fondanti della società, fissano obiettivi che impegnano tutti e ciascuno, indicano percorsi che la politica è tenuta a seguire.
Nello stesso tempo sono un ausilio potente per chi come noi, e in generale come il mondo associativo, intende far rispettare quei valori, soprattutto in giudizio.
Sul secondo punto. Adesso abbiamo in Costituzione parole che hanno segnato il nostro cammino e i nostri ideali – generazioni future, biodiversità, ecosistemi, tutela degli animali – e altre parole che ci coinvolgono direttamente: l’economia deve essere indirizzata a fini ambientali, non può danneggiare la salute e l’ambiente.
Sono parole che ieri dal nesso paesaggio-ambiente, pur così importante, non potevano emergere con la necessaria nitidezza e che oggi sono stimolo potente per la nostra azione quotidiana e per le nostre lotte.
Sul terzo punto. Sarà soprattutto la riflessione dei giuristi a indicare come deve essere interpretato il rapporto tra paesaggio e ambiente dopo la modifica dell’art. 9.
Ritengo però di poter dire che il concetto di paesaggio acquisterà una più spiccata specificità alla luce della sua storia e del riferimento alla Convenzione europea del paesaggio e che questa specificità, lungi dall’indebolire la sua tutela, la rafforzerà proprio perché renderà vitale e più organico il suo nesso con l’ambiente.
Sono convinto che per l’art. 9 si apra un nuovo capitolo: la speranza è che protagonista fondamentale sia il movimento ambientalista.

Carlo Alberto Graziani