Lo Statuto

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE MOUNTAIN WILDERNESS ITALIA APS

(Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art.82 D.Lgs.117/2017 – Esente da imposta di registro in caso di adeguamento ai sensi dell’art.82 D.Lgs.117/2017)

ART. 1 – COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

È costituita conformemente alla Carta costituzionale, al Codice Civile e al D.Lgs.n.117 del 3 luglio 2017 “Codice del Terzo Settore”, l’Associazione inizialmente “MOUNTAIN WILDERNESS ITALIA ONLUS” variata in Ente del Terzo Settore (ETS) Mountain Wilderness Italia APS, in sigla MW Italia APS, Associazione di Promozione Sociale (di seguito “Associazione”). Essa aderisce all’associazione “Mountain Wilderness International – Alpinisti di tutto il mondo a difesa dell’Alta Montagna”, della quale condivide le finalità statutarie. A decorrere dall’avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell’Associazione nell’apposita sezione di questo, l’acronimo “APS” o l’indicazione di “associazione di promozione sociale” dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. L’Associazione dovrà da quel momento utilizzare l’indicazione di “associazione di promozione sociale” o l’acronimo “APS” negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L’eventuale modifica della denominazione sociale dovrà essere decisa dall’Assemblea dei soci

L’Associazione ha sede legale in Mestre (Venezia) viale Venezia n.7 ed ha durata illimitata.

ART. 2 – SCOPI E FINALITÀ

L’Associazione non ha scopi di lucro, è indipendente, apartitica, aconfessionale, è improntata a principi di eguaglianza e di pari opportunità tra uomo e donna. Persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso la tutela della natura e dell’ambiente.

  1. In particolare, scopo dell’Associazione è la difesa degli ultimi spazi incontaminati della Terra e la salvaguardia delle risorse naturali e degli equilibri eco sistemici della montagna e del territorio, secondo quanto contenuto nel documento finale del convegno “Mountain Wilderness” di Biella del 31 ottobre-1 novembre 1987, che forma parte integrante e sostanziale del presente statuto. L’Associazione estende la sua attività alla difesa della biodiversità, del paesaggio, delle aree protette, del patrimonio naturale e dell’ambiente in genere.

ART. 3 – ATTIVITÀ

  1. Per la realizzazione delle finalità di cui all’art.2 e al fine di sostenere l’autonoma iniziativa della collettività che concorre a perseguire il bene comune, l’APS si propone, ai sensi dell’art.5 del Codice, di svolgere in via esclusiva o principale ed in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l’esercizio, una o più attività di interesse generale con interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché della tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991. (art. 5 D . Lgs. 117/2017 comma 1 lettera e)

Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi sono:

  • Provvedere alla sede sociale
  • Curare la biblioteca, l’archivio documentale, cartografico, bibliografico, fotografico e video
  • Organizzare escursioni collettive e favorire quelle individuali allo scopo di conoscere, studiare e tutelare la montagna e l’ambiente
  • Curare pubblicazioni relative alle proprie attività
  • Promuovere ed attuare iniziative ed attività scientifiche, educative, culturali, ambientali e di prevenzione
  • Promuovere interventi di ripristino ambientale e di riqualificazione del territorio
  • Attuare strategie informative e promozionali atte a diffondere i principi ideali ai quali si ispira
  • Intraprendere ogni forma di tutela giudiziaria innanzi a tutte le giurisdizioni amministrative, civili, penali, contabili, etc.
  • Collaborare con Enti o altre Associazioni per la salvaguardia delle Aree Protette
  1. Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall’Associazione in favore dei propri associati, familiari e terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati.
  2. L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall’Associazione soltanto le spese, preventivamente autorizzate, effettivamente sostenute e documentate, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’Assemblea dei soci. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.
  3. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell’art. 46 del DPR n. 445/2000, purché non superino l’importo stabilito dall’organo sociale competente il quale delibera sulle tipologie di spesa e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso secondo quanto previsto dall’art. 17 del Codice TS.
  4. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’Associazione di cui il volontario è socio.
  5. L’Associazione ha l’obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell’art.18 del Codice TS.
  6. L’Associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall’art. 17, comma 5 del Codice TS, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.

ART. 4 – PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE

  1. Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:
  • Quote associative
  • Donazioni e lasciti
  • Proventi derivanti dalla raccolta fondi e dalle attività connesse a quelle statutarie, a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze e campagne di sensibilizzazione.
  • Beni mobili ed immobili che ad essa pervengono a qualsiasi titolo
  • Contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche e private, nazionali ed internazionali, sia di Stati facenti parte dell’U.E. che esterni alla stessa, finalizzati al sostegno di specifiche attività o progetti o al raggiungimento dei fini statutari
  • Entrate derivanti dalle attività istituzionali svolte in convenzione con la Pubblica Amministrazione
  • Eventuali avanzi di bilancio accantonati a fondo di riserva, dal denaro in cassa, in deposito di conto corrente o in fondi di investimento
  • Ogni altro tipo di entrata dipendente da attività istituzionali o ad esse connesse, comunque coerente con le finalità proprie dell’Associazione.

Il Consiglio Direttivo, con le modalità di cui all’art. 13, può procedere alla scelta delle tipologie di investimento. Tutti i beni patrimoniali devono essere inventariati.

  1. L’esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termine il 31 dicembre di ogni anno.
  2. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio, consuntivo e preventivo, e lo sottopone per l’approvazione all’Assemblea dei Soci. Il bilancio è accompagnato dalla relazione scritta del Revisore legale dei Conti e dell’inventario dei beni di proprietà ed in uso. L’inventario è aggiornato almeno annualmente. Il bilancio è reso pubblico mediante pubblicazione sul sito internet.
  3. E’ fatto obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
  4. E’ fatto divieto di distribuire anche in forme indirette gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell’Associazione a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 5 – SOCI

  1. Possono far parte dell’Associazione tutte le persone fisiche o le APS (in numero non inferiore a sette persone fisiche o tre APS) che condividono gli scopi e le finalità dell’Associazione e si impegnano per la loro attuazione, secondo le seguenti categorie di soci:
  • Ordinari
  • Sostenitori
  • Vitalizi
  • Familiari
  • Onorari

Sono soci ordinari le persone fisiche e altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro ammesse nell’Associazione con delibera del Consiglio Direttivo.

Sono soci sostenitori i soci ordinari persone fisiche e altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro che si impegnano a sostenere le finalità associative con un particolare contributo annuale stabilito dal Consiglio Direttivo.

Sono soci vitalizi i soci ordinari persone fisiche e altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro che si impegnano a sostenere le finalità associative con un contributo una tantum (economico, immobiliare od altro) stabilito dal Consiglio Direttivo o da esso di volta in volta recepito.

Sono soci familiari le persone fisiche conviventi con i soci ordinari ammesse nell’Associazione con delibera del Consiglio Direttivo; il socio familiare ha gli stessi diritti e doveri del socio ordinario, salvo che per la spedizione della stampa sociale.

Sono soci onorari le personalità che con la loro rilevante attività per la montagna e per l’ambiente hanno contribuito attivamente alle finalità associative; la nomina del socio onorario spetta all’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo ed è a tempo indeterminato.

  1. I soci altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro sono rappresentati dal legale rappresentante o suo delegato.
  2. Il Consiglio Direttivo determina annualmente l’entità delle varie quote.
  3. La suddivisione degli associati nelle predette categorie non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell’Associazione, in particolare tutti gli associati hanno diritto di partecipare alla vita dell’Associazione e di stabilirne struttura ed indirizzi mediante il voto espresso in Assemblea.

ART. 6 – CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

  1. L’ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi. Viene decisa dal Consiglio Direttivo a seguito della presentazione di una richiesta scritta, contenente l’impegno del richiedente di attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione. Il Consiglio Direttivo delibera l’ammissione o il rigetto dell’istanza alla prima riunione utile dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo comunica l’ammissione agli interessati e cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall’Assemblea. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata da entrambi i genitori; nel caso in cui i genitori del minore siano separati o divorziati, la domanda di ammissione dovrà essere controfirmata dall’esercente la responsabilità genitoriale sul medesimo.
  2. Avverso l’eventuale reiezione dell’istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all’interessato entro 60 giorni dalla data della deliberazione, è ammesso il ricorso all’assemblea dei soci entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

ART. 7 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

  1. Con la domanda di iscrizione il socio si impegna ad operare per il conseguimento delle finalità istituzionali, nel rispetto dello statuto e delle delibere assembleari, dei regolamenti e delle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo.
  2. I soci persone fisiche hanno diritto ad un voto in Assemblea su tutti gli argomenti posti all’OdG ed in particolare per l’approvazione o le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, dei bilanci e dei rendiconti e per la elezione degli organi dell’Associazione. Gli enti del terzo settore o senza scopo di lucro, rappresentati dal legale rappresentante o persona da essi delegata, hanno diritto ad un voto.
  3. Hanno diritto a partecipare e a collaborare a tutte le attività e manifestazioni sociali organizzate.
  4. Sono tenuti al pagamento, entro il mese di marzo, delle quote sociali, stabilite dal Consiglio Direttivo per le varie categorie.
  5. Svolgono attività a favore dell’Associazione.
  6. Hanno l’obbligo di comunicare tempestivamente le eventuali variazioni di recapito postale e telematico.
  7. Sono tenuti ad un comportamento corretto e consono alle finalità statutarie evitando atteggiamenti ed iniziative che possano arrecare danno all’Associazione, alla sua immagine e contrastano con le sue idealità.

ART. 8 – DURATA DELL’ADESIONE

La qualifica di socio è a tempo indeterminato secondo le categorie previste dall’art. 6 ed è tassativamente esclusa qualunque forma di associazione, adesione o partecipazione temporanee; si perde per dimissioni, esclusione, morosità e decesso. Le dimissioni sono presentate per iscritto due mesi prima della scadenza dell’esercizio in corso. L’esclusione viene deliberata dal Consiglio Direttivo, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un congruo termine a difesa, per gravi motivi disciplinari o per comportamento non coerente con le finalità associative; contro la delibera di esclusione è ammesso il ricorso al Collegio dei Probiviri entro 20 (venti) giorni dall’avviso del provvedimento. Il Collegio si pronuncia in via definitiva. La morosità viene dichiarata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera e comporta la risoluzione automatica e immediata del rapporto associativo senza altra formalità; essa viene dichiarata per il protrarsi per 24 (ventiquattro) mesi di una situazione debitoria. Per eventuali reiscrizioni con recupero della morosità è consentito pagare il 50% (cinquanta per cento) della quota dovuta.

ART. 9 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Sono organi dell’Associazione:

L’Assemblea dei Soci

Il Presidente

Il Consiglio Direttivo

Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Revisori

ART. 10 – ASSEMBLEA DEI SOCI

  1. L’assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’Associazione, ne regola l’attività ed è composta da tutti i soci; l’assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria l’assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento, la fusione, la trasformazione dell’Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

È previsto lo svolgimento delle assemblee in video conferenza.

  1. L’Assemblea si riunisce una volta all’anno in sessione ordinaria e, in sessione straordinaria, ogni qual volta lo richiedano la maggioranza del Consiglio Direttivo o il soggetto Revisore dei Conti o un decimo dei soci aventi diritto di voto. La richiesta deve essere indirizzata per iscritto al Presidente che ha l’obbligo di convocare l’Assemblea entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
  2. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica, ai soci e pubblicata sul sito, con 30 giorni di anticipo e deve contenere l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’orario della prima convocazione e della seconda convocazione che deve avere luogo in un giorno diverso. L’Assemblea sia ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o dal Vice Presidente o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. L’Assemblea può eleggere un Segretario. Le delibere assunte dall’Assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell’Assemblea appositamente eletto o dal segretario che lo sottoscrive insieme al Presidente.
  3. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti agli associati iscritti da almeno 3 mesi che siano in regola col pagamento della quota associativa annuale. Per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento della maggiore età, dall’esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi. È esclusa la partecipazione del minore all’elettorato passivo.
  1. Ciascun associato può farsi rappresentare nell’assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di cinque associati se i soci in regola con il pagamento della quota sociale dell’anno in corso sono più di 500, se sono meno di 500 ciascun socio potrà rappresentare un massimo di 3 associati. Si applicano i commi quarto e quinto dell’articolo 2372 del codice civile, in quanto compatibili.
  2. È previsto l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’ identità dell’associato che partecipa e vota.

ART. 11 – ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

  1. L’Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto al voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. Ciascun socio dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato conferendo allo stesso delega scritta.
  2. Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati con delega.
  3. L’Assemblea ordinaria si riunisce entro il mese di aprile di ogni anno.
  4. L’assemblea ordinaria:
  • Approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell’art. 13 del Codice;
  • Elegge i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
  • Elegge e revoca i componenti del Collegio dei Revisori;
  • Elegge e revoca i componenti del Collegio dei Probiviri;
  • Discute ed approva i programmi di attività;
  • Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  • Nomina i soci onorari;
  • Approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  • Delibera sulla quota associativa annuale;
  • Delibera sull’esclusione degli associati;
  • Delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Nelle elezioni dovrà essere assicurato il principio di pari opportunità tra uomo e donna.

  1. Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

ART. 12 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

  1. La convocazione dell’Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall’art. 10.
  2. Per modificare lo Statuto, per deliberare la fusione, la scissione e la trasformazione dell’Associazione, occorre la presenza, sia in prima che seconda convocazione, del 50%+1 degli associati aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
  3. Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci in proprio o per delega sia in prima che in seconda convocazione.
  4.  È ammesso il voto per delega scritta con le modalità dell’art. 10 comma 5 e comma 6 del presente Statuto.

 

ART. 13 – CONSIGLIO DIRETTIVO

  1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di sette sino a un massimo di nove consiglieri scelti tra i soci che rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. Tutte le cariche possono essere ricoperte per non più di tre mandati consecutivi nello stesso organo salvo interruzione per un mandato nello stesso. Si applica l’art.2382 del codice civile.
  2. L’Assemblea che procede all’elezione determina preliminarmente il numero di consiglieri in seno all’eligendo Consiglio Direttivo.
  3. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il presidente, il vicepresidente, il segretario. Nomina, inoltre, il tesoriere che può anche non far parte del Consiglio Direttivo. In tal caso, pur partecipando di diritto alle riunioni del Direttivo, ha solo funzione consultiva.
  4. Il tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell’Associazione ed in genere ogni atto contenente una attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell’Associazione, cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.
  5. In caso di morte, dimissioni o esclusione di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l’elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e rimangono in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell’elenco dei non eletti o la loro indisponibilità l’assemblea provvede alla surroga mediante elezione.
  6. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l’Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell’intero organo.
  7. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi per conto dell’Associazione, entro il massimo stabilito dall’Assemblea dei soci.
  8. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l’Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell’Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo statuto attribuiscono all’Assemblea. In particolare, svolge le seguenti attività:
  • Attua tutte le deliberazioni dell’Assemblea;
  • Redige e presenta all’Assemblea il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell’art.13 del Codice;
  • Delibera sulle domande di nuove adesioni;
  • Sottopone all’Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
  • Sottopone all’approvazione dell’Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
  • Delibera i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato, tali spese devono essere opportunamente documentate nelle modalità previste dall’art. 3 dello Statuto;
  • Approva l’ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell’associazione;
  • Emana il regolamento sull’istituzione e sull’attività dei gruppi regionali, delibera la nomina e la revoca dei loro rappresentanti e ratifica le delibere delle loro assemblee;
  • Conferisce e revoca ai soci specifici incarichi;
  • Nomina, di preferenza al suo interno ed in linea di principio tra tutti i soci, due rappresentanti nel Consiglio Direttivo di Mountain Wilderness International;
  • Nomina eventuali responsabili di progetto.
  1. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal vice presidente o, in assenza di quest’ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo. Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipa con voto consultivo il Presidente Onorario che, su delega del Presidente, può assumere incarichi di rappresentanza.
  2. Il Consiglio Direttivo, su convocazione del Presidente, si riunisce almeno quattro volte l’anno, anche in video conferenza e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un quarto dei suoi componenti.
  3. La convocazione è inoltrata per iscritto anche in forma elettronica/telematica con dieci giorni di anticipo e deve contenere l’ordine del giorno, luogo e data e orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.
  4. Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno facoltà di intervento consultivo i rappresentanti regionali.
  5. I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, devono essere trascritti nel Libro Verbali delle riunioni e Deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura della Segreteria. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali obbligatori previa richiesta alla Segreteria per concordare le modalità per la consultazione degli stessi.
  6. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti, in caso di parità di voti la delibera si considera non approvata.
  7. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 14 – PRESIDENTE

  1. Il presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno, ha la rappresentanza legale dell’associazione di fronte a terzi ed in giudizio; cura l’attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell’Associazione; ha facoltà di aprire conti correnti per conto dell’Associazione, convoca e presiede il Consiglio Direttivo del cui operato è garante di fronte all’Assemblea; convoca l’Assemblea dei Soci.
  2. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al vicepresidente.
  3. Il presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione; i provvedimenti urgenti del presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

ART.15 – SOGGETTO INCARICATO DELLA REVISIONE LEGALE DEI CONTI 

  1. L’Assemblea provvede alla nomina di un soggetto incaricato della revisione legale dei conti, il quale può essere una persona fisica o un collegio.
  2. Nel caso il soggetto sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito.
  3. Non possono essere eletti revisori contabili i membri del Consiglio Direttivo.
  4. Nel caso il soggetto incaricato sia un Collegio, lo stesso è composto da tre membri effettivi e due supplenti. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti è eletto dal Collegio stesso tra i suoi membri effettivi.
  5. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica tre anni e può essere rinominato.
  6. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l’amministrazione dell’APS, può assistere alle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.

ART. 16 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI 

  1. Il Collegio dei Probiviri, istituito dall’Assemblea, arbitra in modo inappellabile circa le vertenze sorte nell’ambito dell’Associazione e riguardanti uno o più soci e propone al Consiglio Direttivo gli eventuali provvedimenti.
  2. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall’Assemblea tra gli associati che non fanno parte del Consiglio Direttivo. I Probiviri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
  3. Il Collegio dei Probiviri elegge al suo interno un Presidente che convoca e presiede i lavori del collegio. In assenza del Presidente, il Collegio è presieduto dal membro più anziano.
  4. Il Collegio dei Probiviri si riunisce su richiesta di almeno due componenti del Consiglio direttivo oppure cinque associati o di un associato interessato alla vertenza
  5. Le riunioni del Collegio dei probiviri sono valide purché siano presenti almeno due dei suoi componenti.

ART. 17 – PRESIDENTE ONORARIO

  1. Il Presidente Onorario può essere nominato dall’Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore dell’Associazione.
  2. Il Presidente Onorario, se socio, ha tutti i diritti e i doveri degli altri soci dell’Associazione.

ART. 18 – RAPPRESENTANZE REGIONALI

Il rappresentante regionale opera come organo periferico dell’ente centrale, secondo gli indirizzi del Consiglio Direttivo, cui relaziona almeno annualmente. Il suo incarico ha la durata di tre anni ed in ogni caso decade con il Consiglio Direttivo.

ART. 19 – REVOCA DELL’UTILIZZO DELLA DENOMINAZIONE

Poiché “Mountain Wilderness Italia APS” aderisce all’associazione “Mountain Wilderness International – Alpinisti di tutto il mondo a difesa dell’Alta Montagna” accetta la facoltà di revoca dell’utilizzo del nome, del simbolo e del marchio Mountain Wilderness nell’ambito delle previsioni statutarie internazionali.

ART. 20 – SCIOGLIMENTO

  1. L’Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell’Associazione con voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, l’Assemblea può nominare uno o più liquidatori e determina la devoluzione del patrimonio residuo ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. n.117 del 3 Luglio 2017.
  2. In caso di scioglimento, ovvero estinzione dell’Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere favorevole del competente ufficio regionale afferente al registro unico nazionale del Terzo Settore (di cui all’art. 45, comma 1 del Codice TS) e, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
  3. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l’Associazione interessata è tenuta ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.
  4. L’obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall’operatività del Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 21 – NORME FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del Codice del Terzo Settore e relativi decreti attuativi, del D.P.R. 361/2000 della normativa nazionale e regionale in materia.