Le ordinanze che vietano l’attività escursionistica su terreno innevato violano la Costituzione
Assistiamo sconcertati a un effetto domino di ordinanze comunali che vietano ogni tipo di attività (escursionismo, alpinismo, sci-alpinismo) con pericolo 3 di valanga nei territori e sentieri dei comuni.
Le ultime interessano i comuni di: Abetone-Cutigliano, San Marcello Pistoiese, Stazzema, Castelnuovo Garfagnana, Castiglione Garfagnana, Molazzana, per la quasi totalità delle Alpi Apuane e per la parte pistoiese dell’Appennino Tosco Emiliano.
ORDINANZA CASTIGLIONE GARFAGNANA
Premessa
Mountain Wildereness non si occupa solo di tutela dell’ambiente montano perchè, come ben descritto dalle Tesi di Biella “per wilderness montana intendiamo quegli ambienti incontaminati di quota dove chiunque ne senta veramente il bisogno interiore può ancora sperimentare un incontro diretto con i grandi spazi e viverne in libertà la solitudine, i silenzi, i ritmi, le dimensioni, le leggi naturali, i pericoli. Il valore della wilderness risiede dunque soprattutto nella sua potenziale capacità di stimolare un rapporto creativo tra l’uomo civilizzato e gli ambienti naturali. E’ il grado di autenticità di questo rapporto a dare un senso non effimero all’avventura“.
Rischio Vs Pericolo
Preoccupa la disinvolta violazione dei principi costituzionali e preoccupa inoltre che i sindaci, nelle ordinanze citate, utilizzino i termini rischio e pericolo a sproposito.
Per sgombrare il campo da ogni dubbio, partiamo dalle definizioni:
Pericolo: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni. Il pericolo è esogeno, nasce da cause esterne.
Rischio: probabilità che si verifichi un danno in base all’esposizione al pericolo. Il rischio è endogeno, dipende da quanto e come il soggetto si espone al pericolo.
Così, se il bollettino valanghe dà pericolo 3, posso accettare un rischio elevato andando a sciare su un pendio a 30° o posso decidere di rimanere a casa ed eliminare del tutto il rischio.
Per ulteriori approfondimenti vedi: GOGNABLOG
La violazione dei Principi Costituzionali
Le tre ordinanze – e soprattutto quella del Comune di Stazzema che è a tempo indeterminato – violano i principi di libertà contenuti negli artt. 13, 16 e 23 Cost. e il principio di eguaglianza di cui all’art. 3.
Nel nostro sistema costituzionale è solo la legge che può stabilire limiti ai diritti di libertà (cd riserva di legge).
Art.13 Cost., comma 3: “In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge l’autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all’autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto”.
Art.16 Cost.: “Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza”.
Art. 23:“Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge”.
E’ vero che l’art. 54, comma.4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) stabilisce che “Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità’ pubblica e la sicurezza urbana”, ma, come ha sottolineato la Corte Costituzionale, ciò non significa che il potere del sindaco sia indeterminato (come nel caso dell’esistenza di un pericolo valanghe). E’ invece “indispensabile” una legge che determini l’esercizio di tale potere “nel contenuto e nelle modalità” (Corte cost. 7 aprile 2011, n. 115).
Ma per quanto riguarda il pericolo valanghe tale legge non esiste.
Non solo, l’art. 54 fa riferimento a gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana: ma il pericolo valanghe, a
cui fanno riferimento le ordinanze sindacali, non rappresenta in quanto tale, anche se è alto, un pericolo per l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana. Diverso sarebbe invece il caso di uno specifico percorso soggetto a valanghe: in questo caso, come nel caso dei percorsi soggetti a frana, sarebbe legittima un’ordinanza che ne vietasse l’accesso.
Le tre ordinanze sono illegittime anche con riferimento al principio di eguaglianza. Come ha affermato la Corte costituzionale nella stessa
sentenza ora citata, tale principio viene violato proprio a causa della mancanza di “una valida base legislativa giacché gli stessi comportamenti potrebbero essere ritenuti variamente leciti o illeciti, a seconda delle numerose frazioni del territorio nazionale rappresentate dagli ambiti di competenza dei sindaci”.
Considerazioni
L’esigenza dell’individuo e della società di poter disporre di un qualche campo in cui la legge naturale la faccia da padrone ha fatto sì che nei secoli si sia creata (anche filosoficamente) un’area di rispetto, dove l’individuo possa decidere da solo, scegliere e avere anche libertà di errore.
L’attuale società “securitaria”, avversa alla libera iniziativa, condanna e scoraggia la suddetta area di rispetto, cercando di imporre al cittadino scelte preconfezionate e definite “sicure”. E nello stesso tempo incoraggia il ricorso alle vie legali per qualsivoglia incidente, proprio per avere giustificazione nell’intervenire sempre più spesso con nuove normative e legami di comportamento, il legislatore a questo punto è quasi “invocato” da una pubblica opinione sempre più livellata.
L’incontro con la wilderness montana di contro, proprio perché permette e favorisce esperienze decondizionanti e restituisce a ciascuno tutt’intera la responsabilità delle proprie azioni, delle proprie decisioni, delle proprie emozioni, può rappresentare un importante antidoto contro gli effetti malsani di un sistema che a causa della sua crescente complessità tende ad appiattire gli esseri umani, a circoscriverne gli ambiti di responsabilità, a rendere prevedibili e pilotabili comportamenti e bisogni, a negare qualsiasi dignità all’anarchia vitale del mondo interiore.
Carlo Alberto Graziani e Nicola Pech