No all’eliski selvaggio in Piemonte
Pubblichiamo le Osservazioni di Mountain Wilderness alla Proposta di legge regionale 07 dicembre 2019, n. 66 “Modifiche alla legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell’attività di volo in zone di montagna).
Proposta di legge che amplia di molto la possibilità di volo turistico in montagna. Le osservazioni sono state inviate alla Terza Commissione (turismo) del Consiglio regionale del Piemonte.
Considerazioni generali
Come Mountain Wilderness siamo da sempre contrari a una pratica come l’eliski in qualsiasi modalità venga effettuato. Contrarietà che avevamo già espresso nella fase di consultazione della legge in vigore. Ragion di più siamo contrari alle novità introdotte dalla proposta in esame.
Tale proposta di legge denota innanzitutto mancanza di responsabilità. Di fronte agli acclarati mutamenti ambientali indotti dai cambiamenti climatici, il senso di responsabilità richiederebbe atteggiamenti ben diversi. Proposte di legge che, al contrario, consentono e incentivano e pratiche quali l’eliski e il volo a motore in montagna a fini turistici sono palesemente non-sostenibili.
Senso di responsabilità nei confronti delle generazioni future richiederebbe il sostegno e l’incentivazione di modalità di fruizione della montagna ben diverse, basate sulla conoscenza, sulla consapevolezza dei luoghi che si frequentano.
Montagna quale laboratorio di sviluppo sostenibile, questo dovrebbe essere l’obiettivo da perseguire. Al di là dell’impatto ambientale l’eliski è invece un segno di deriva culturale. Denota mancanza di senso etico, favorirlo costituisce un messaggio culturale chiaro e preoccupante. Soprattutto culturale, perché l’indotto economico generato da tale attività è del tutto trascurabile. E al contempo penalizza i molti operatori economici che hanno investito in attività sostenibili.
In sostanza è un danno per la montagna: danno si fa ancora più evidente con la deregulation prospettata nella proposta di legge in esame. Ci preme citare ad esempio l’eliski concesso nei giorni festivi, scelta che penalizza quelle fasce di utenti che hanno a disposizione solo i giorni festivi per godere dell’ambiente montano.
La catena alpina è già servita da migliaia di chilometri di piste attrezzate. Sarebbe opportuno lasciare le aree ancora libere da infrastrutture, con pendii sciabili non soggetti a rischio valanghe, ai molti (molti!!!) fruitori che cercano una esperienza autentica. Senza avere elicotteri in volo: a disposizione di quanti posso permetterselo!
Quanto sopra è ancor più valido nella attività detta “elitaxi” che, al di là delle palesi violazioni di norme, assume connotati a dir poco ridicoli e si pone in contrasto con il ruolo storico dei rifugi di montagna. Ne mina la filosofia stessa alla base della loro esistenza.
Considerazioni Giuridiche
Questioni etiche a parte, dal punto di vista giuridico la proposta si pone in contrasto rispetto alla Direttiva europea Habitat (Direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992 – conservazione degli habitat naturali e semi-naturali e della flora e della fauna selvatiche). Se il testo della proposta di legge dovesse essere approvato nella forma prevista dell’art. 8 potrebbe innescare lunghi e dispendiosi ricorsi giudiziari contro le singole future proposte di autorizzazione (corredate o no di valutazione di incidenza) o contro voli “di fatto”, ove l’autorizzazione non sia neanche prevista, che interessino aree protette o territori all’esterno di esse, dove comunque siano presenti specie tutelate ai sensi delle direttive europee.
Palesi sono i contrasti sia nelle limitazioni di quota (tra 1600 e 2600 m, limite superiore delle foreste), sia nell’attività detta “elitaxi”, dove non si richiede valutazioni di incidenza per erogare autorizzazioni. Le direttive comunitarie in materia di protezione della natura si applicano in tutti i siti Natura 2000, dovunque essi siano e a qualsiasi quota. Infatti, anche gli habitat al di sotto o al di sopra della fascia indicata dalla proposta di legge ospitano specie protette ai sensi sia della Direttiva Habitat che della Direttiva Uccelli (Direttiva 2009/147/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici).